TARGA ANTERIORE SI o NO????
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TARGA ANTERIORE SI o NO????
Non volendo fare dei buchi per posizionare la targa nel paraurti anteriore, perchè, bucare il mio immacolato paraurti, sarebbe uguale a bucarmi un polmone!!!AVEVO PENSATO DI LEVARE LA TARGA mi sono documentato:
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targhe
1.. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe
di cui all'art. 100, I'intestatario della carta di circolazione deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2.. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste
siano state rinvenute, I'intestatario deve richiedere alla Direzione
generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le
procedure indicate dall'art.93.
3.. Durante il periodo di cui al comma 2, e' consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un
pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche' i caratteri
di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4.. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili,
I'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5.. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100 comma
1, I'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di
cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6.. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione
o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al
comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74
a euro 296 .
7.. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
36 a euro 148 .
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targhe
1.. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe
di cui all'art. 100, I'intestatario della carta di circolazione deve, entro
quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2.. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste
siano state rinvenute, I'intestatario deve richiedere alla Direzione
generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le
procedure indicate dall'art.93.
3.. Durante il periodo di cui al comma 2, e' consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un
pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche' i caratteri
di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4.. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili,
I'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5.. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100 comma
1, I'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di
cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6.. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione
o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al
comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74
a euro 296 .
7.. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
36 a euro 148 .
Re: TARGA ANTERIORE SI o NO????
Ma quindi stando al documento sei multabile o no senza targa anteriore?
Ma si può mettere dentro l'abitacolo, per esempio davanti al volante?
Ma si può mettere dentro l'abitacolo, per esempio davanti al volante?
Re: TARGA ANTERIORE SI o NO????
no sei/sono e saranno multabili
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
36 a euro 148 .
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
36 a euro 148 .
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